Università private: lo studente viene tutelato dal «Codice del consumo»

Caserta, 12 luglio 2026 – Fino a poco tempo fa, scegliere di cambiare rotta e passare da un’università privata a un ateneo pubblico significava andare incontro a un vero e proprio salasso finanziario, perdendo migliaia di euro già versati, a causa dei molteplici ostacoli posti all’esercizio del diritto di recesso da parte degli studenti, ossia alla possibilità di uscire legittimamente da contratti trappola tanto onerosi quanto ambigui nella loro formulazione.

Oggi, fortunatamente, sembra non essere più così, in ragione dei più recenti orientamenti assunti dalla giurisprudenza dominante, sia ordinaria che amministrativa.

Ne parliamo con l’avvocato Vittorio Pisanti, tra i maggiori esperti del settore e specializzato in diritto universitario e tutela dei consumatori, che, da ultimo nello scorso mese di giugno, ha ottenuto due importanti successi presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, forieri di notevoli rimborsi per gli studenti difesi e assistiti dal professionista casertano.

«La configurazione giuridica del rapporto tra atenei privati e studenti degli stessi è un tema emerso sempre più all’attenzione della magistratura, sia ordinaria che amministrativa, nonché a quella dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a causa del progressivo aumento dei ricorsi inoltrati dalle aspiranti matricole, imprigionate in nebulosi “regolamenti e contratti dello studente”, infarciti di clausole poco chiare e minimamente trasparenti, determinanti a carico dello studente-consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», spiega l’avvocato Pisanti.

Lo studente, secondo il principio accolto dalla giurisprudenza, va infatti considerato alla stregua di un consumatore e il rapporto con l’università privata, qualificabile come professionista, ricade nell’ambito applicativo del D. Lgs. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo.

«Lo squilibrio che rileva in tal senso è, in primo luogo, giuridico, in quanto esprime una sproporzione tra i diritti e gli obblighi delle parti. Ritengo che la soddisfazione ottenuta per queste vittorie processuali sia doppia in quanto espressione di un principio, anche sociale, chiaro: il diritto allo studio e la libertà di scelta non possono essere ostaggio di clausole contrattuali abusive», aggiunge il legale.

Nelle vicende seguite dall’avvocato Pisanti – di cui ha parlato Il Mattino nei giorni scorsi – dapprima il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi quello di Napoli, hanno condannato l’università privata romana UniCamillus alla restituzione delle tasse universitarie versate da due studenti, uno originario di Cervino e l’altra di Portici, che avevano rinunciato all’immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni.

In particolare, gli studenti in questione, dopo essere risultati aggiudicatari del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences, essendo successivamente risultati aggiudicatari di bandi di concorso presso altri atenei pubblici, presentavano apposita istanza di rinuncia agli studi.

Si vedevano tuttavia costretti a versare la somma di 13.000 euro, dichiarata non rimborsabile ai sensi dell’articolo 12 del bando, corrispondente all’intera annualità dei contributi universitari relativi all’anno di iscrizione in corso, pur senza poi frequentare il corso, pena la mancata concessione del nulla-osta da parte di UniCamillus all’altro ateneo prescelto.

Un meccanismo utilizzato anche da altri atenei privati che, come nei casi riportati, sono soliti frapporre ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.

I Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli, accogliendo integralmente le tesi sostenute dall’avvocato Vittorio Pisanti, hanno evidenziato come al rapporto tra studente e università privata debba essere applicata la disciplina predisposta dal Codice del Consumo.

Di conseguenza, ogni clausola contraria a tale normativa deve essere considerata “vessatoria” e dichiarata nulla.