Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 15 novembre 2021 – Parte dal foro di Santa Maria Capua ed in particolare dal presidente della sezione A.na.i presieduta dall’avvocato Enrico Romano, l’allarme sul disegno di legge in via di discussione che prevede la mancata accettazione di un atto giudiziario da parte del cancelliere senza il contestuale versamento del contributo unificato. Ma vediamo nei dettagli la questione di rilevanza nazionale.
Mancano poche ore all’avvio dell’iter parlamentare del DDL di Bilancio 2022, alla cui approvazione, per le risorse messe in campo, molti guardano fiduciosi. Numerosi sono gli interventi previsti , alcuni dei quali sicuramente rivitalizzanti anche per il “sistema giustizia”. Sull’argomento abbiamo interpellato l’Avvocato Enrico Romano, presidente dell’Associazione Nazionale Avvocati (A.NA.I.) Sezione di S.Maria Capua Vetere.
La spinta propositiva sottesa a questa ultima riforma – afferma l’Avv.Romano – appare pococoerente con l’introduzione di una riscrittura dell’art.16del DPR 30.05.2002 n.115, laddove si prevede che il personale di Cancelleria non potrà accettare l’iscrizione a ruolo di un giudizio se manca o è insufficiente il versamento del contributo unificato, ovvero se quello versato non corrispondaal valore della controversia dichiarato.
Cosa accade, Avvocato, nel caso di deposito telematico ?
Allorchè si effettui un’ iscrizione a ruolo l’ultimo giorno utile, come è ben possibile che accada, ovvero un deposito di memoria di costituzione con domanda riconvenzionale (che, com’è noto, necessita il pagamento di autonomo contributo unificato, così come l’atto di intervento) il personale di Cancelleria –verificato che il contributo unificato non è stato versato o è stato versato in modo non corretto (anche per mero involontario errore sul valore della controversia)–dovrà rifiutare l’atto, con intuibili gravi conseguenze di natura procedurale per la parte eforse anche per lo stesso difensore che potrebbe essere passibile di responsabilità professionale.
Si tratta, com’è evidente – prosegue Romano –di un ostacolo per il cittadino all’accesso alla tutela giurisdizionale che non esclude profili di incostituzionalità oltre che di contrasto con la normativa di diritto internazionale ed europeo che garantisce l’accesso alla giustizia e che implica il diritto ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE .
L’approvazione di tale modifica, dunque,rappresenterebbe un vulnus che impedirebbe ad esempio di poter ricorrere all’A.G. – al di là dipresupposti per la fruizione del cd gratuito patrocinio- per i casi di impossibilità anche solo temporanea di far fronte alle spese iniziali di giustizia ed ottenere in ogni caso l’iscrizione a ruolo della controversia (si pensi ad un ricorso cautelare,alla scadenza di termini, ecc.), versando il contributo unificato nei giorni successivi , in ogni caso nella consapevolezza del recupero, con eventuali sanzioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, previo invito alla regolarizzazione da parte del competente ufficio di cancelleria.
A ben vedere, se l’intento del legislatore è quello di ottenere un effetto deflattivo del contenzioso, non coglie nel segno in maniera razionale: con siffatta iniziativa, infatti, si continuaa scoraggiare il ricorso alla giustizia frapponendo “ostacoli” di natura economica, come se non bastasse la penalizzante previsione della condanna al pagamento di somma pari al contributo unificato già versato, in caso di soccombenza in grado di appello o cassazione. Come dire , se il motore di una berlina non funziona meglio non metterlo in moto piuttosto che ripararlo !
Se non paghi, niente giustizia, dunque ?
I cittadini – conclude l’avv.Enrico Romano – hanno un diritto costituzionalmente tutelato ad adire la Giustizia, la cui risposta deve giungere in tempi ragionevoli. Inutile citare le condanne inflitte all’Italia per l’eccessiva durata dei processi. Se questa è la chiave di lettura del pur previsto incremento del numero di magistrati e della “svolta” che, secondo il Ministro Cartabia, seguirà all’immente avvio dell’Ufficio del Processo , non si può negare che con il riformare l’art.16 del T.U. sulle spese di giustizia si rischia di smentire i buoni propositi. La spinta verso la ripartenza dovrà, naturalmente, “contagiare” anche il sistema Giustizia di Terra di Lavoro che, in particolare per il settore civile, sembra ancora stenti a rimettersi in movimento con il regolare svolgimento delle udienze in presenza ed il recupero della pienezza della dinamica processuale che i neo laureati che si affacciano alla professione di avvocato rischiano di non poter apprezzare pienamente . Anche il processo civile come quello penale è fatto di oralità, basti pensare ad esempio a come è strutturato il rito del lavoro. Per parte nostra, speriamo di non dovercontinuare a parlare con accenti nostalgici, per non dire rassegnati, della quotidiana vita forense con tutte le sue sfaccettature come di qualcosa che appartiene al passato!