mercoledì, 24 Aprile 2024
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LE NEWS DAL PARTITO RADICALE

Caso Ambrogio Crespi / Partito Radicale: l’ennesima vittima della giustizia. Giustizia per tutte le vittime della giustizia

Ambrogio Crespi è incappato nella Giustizia reale di questo Paese, un Paese profondamente antidemocratico. Il processo penale serve ad accertare se una persona si è reso autore di fatti penalmente rilevanti. Non c’è spazio, nel processo penale, per altro. In un Paese civile i cittadini dovrebbero poter comprendere, con chiarezza, quali comportamenti costituiscono reato e quali no e perciò dovrebbero poter prevedere la loro pena in caso di violazione di precetti chiari che tassativamente segnano il confine tra lecito e illecito. In un Paese civile, liberale e soprattutto democratico, il confine tra lecito e l’illecito penale lo disegna solo ed esclusivamente il legislatore eletto dal popolo, non la giurisprudenza che, senza alcuna responsabilità politica, sotto il mantello dell’interpretazione si erge a legislatore e crea nuove fattispecie di reato, indefinite e magmatiche. A noi basta aver letto e studiato le carte processuali per affermare che in nessun Paese civile, liberale, democratico, si dovrebbe arrivare a togliere la libertà ad una persona,  sulla base di un compendio probatorio assolutamente fragile, discutibile, contraddittorio, suscettibile di logiche letture alternative a quella colpevolista e per fattispecie di reato indefinite, magmatiche, di creazione giurisprudenziale, come affermato dalla CEDU in più occasioni, con riferimento alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. A noi basta la coraggiosa richiesta del Procuratore Generale di ripetere il processo, eroicamente indifferente al fatto che si sarebbe rimesso in discussione l’ennesimo processo che ha originato la caduta di un Presidente di Regione (da sempre nostro avversario politico) e nuove elezioni.Ambrogio Crespi non  è la prima ma l’ultima in ordine di tempo di un lungo elenco di vittime della giustizia, e ciascuna di loro e tutte loro hanno insieme, il diritto ad avere giustizia e lo Stato l’obbligo di assicurarglielo.
Il caso di Ambrogio e degli Ambrogio Crespi è il caso dell’Italia, il caso di un Paese che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo tratta come un criminale abituale proprio per come viene inteso il senso di Giustizia.Noi continuiamo per la nostra strada e con le nostre lotte perché Ambrogio e tutti quelli come lui abbiano la Giustizia che gli è stata negata.

«Niente tabulati in procura senza l’ok del giudice: ora l’Italia si adegui all’Ue»

Intervista a Giorgio Spangher: «Per autorizzare l’acquisizione dei tabulati serve un’autorizzazione». La Corte Ue dice basta ai pm “spioni”

La semplice richiesta del pm non basta: per acquisire i tabulati è necessaria l’autorizzazione di un giudice terzo. Potrebbe rivoluzionare il modo di fare indagini in Italia la decisione della Corte di Giustizia europea, che lo scorso 2 marzo si è pronunciata negativamente sulle norme dell’Estonia, stabilendo la necessità di un «controllo indipendente» che preceda qualsiasi accesso ai dati personali, salvo situazioni di urgenza debitamente giustificate, «nel qual caso il controllo deve avvenire entro termini brevi». La decisione, spiega al Dubbio Giorgio Spangher, professore emerito di diritto processuale penale alla “Sapienza”, richiede ora un adeguamento della legislazione italiana. Perché anche se la sentenza riguarda l’Estonia, i principi della Corte si applicano a tutti i Paesi della Ue. E le prove acquisite con tale metodo, dunque, rischiano di essere illegittime.
Professore, la sentenza apre una discussione interessante dal punto di vista delle garanzie processuali. Ce la spiega?
La Corte di Giustizia, interpretando alcuni articoli del Trattato di Nizza e, soprattutto, alcune direttive europee in tema di tutela della privacy e dei dati personali, si è chiesta entro quali limiti siano acquisibili e da chi i dati esterni del traffico telefonico. Quei dati permettono di sapere quante volte ho parlato al telefono e con chi, dove mi trovassi, dove mi sono spostato eccetera. Dati esterni che dunque descrivono, in qualche modo, la mia persona e i miei comportamenti e che possono essere utilizzati in funzione di prova penale. Nel caso estone, la sentenza della Corte di Giustizia fissa alcuni principi. A partire dal fatto che non può essere il pubblico ministero a disporre l’acquisizione di tali dati.
Per quale motivo?
Per quanto il pm sia un organo imparziale e possa svolgere anche attività a favore dell’imputato, ciò non gli attribuisce quel ruolo di garanzia e di terzietà che invece è necessario in materia di tutela dei dati personali. Accedere ai tabulati significa conoscere tutto di una persona e il pm non è ritenuto, stando a questa sentenza, organo di garanzia. Ciò in quanto, secondo la Corte, l’autorità incaricata di tale controllo non deve essere coinvolta nella conduzione dell’indagine penale, come invece lo è il pubblico ministero. Deve essere quindi un organo indipendente e nel caso del processo penale non può che essere un giudice.
Un altro aspetto è: si può fare questa attività di acquisizione dei dati per tutti i reati?
Qui entra in campo la logica del bilanciamento. Noi abbiamo diritti individuali, come il diritto alla privacy, che prevale sull’esigenza di accertamento di reati a condizione che ci sia una proporzione. Ovvero: io ho i miei diritti, ma anche lo Stato che vuole accertare dei reati ha i suoi diritti. Quindi, quando si tratta di gravi reati, come criminalità organizzata, terrorismo, eccetera, le esigenze collettive prevalgono sui diritti individuali. Ma se si tratta di reati minori, allora prevale il mio diritto alla privacy e lo Stato deve trovare altri strumenti per accertare eventuali responsabilità. C’è, quindi, un principio di proporzione nell’uso dello strumento ed è necessario capire per quali reati, quali fini, sulla base di quale presupposti e per quali soggetti tali dati vengano acquisiti. Inoltre, un’altra cosa che emerge è che il principio enunciato dalla Corte va rispettato a prescindere dalla quantità di dati acquisita o dal periodo preso in considerazione.
Come funziona attualmente nel nostro Paese?
Nel 1998 le Sezioni Unite avevano stabilito che, effettivamente, per acquisire i tabulati c’era bisogno dell’autorizzazione di un giudice. Nel 2000, invece, le cose sono cambiate: da allora il pm può farlo senza passare da un giudice e può farlo per tutti i reati. Naturalmente ci sono sentenze che fissano qualche limite e qualche criterio, però quello che resta è che non c’è una soglia di legge, non c’è una richiesta al giudice, non c’è nulla di ciò che la sentenza richiede con riferimento all’Estonia.
E ora cosa cambia per noi?
Questa sentenza stabilisce che acquisire i tabulati senza un’autorizzazione terza significa produrre materiale inutilizzabile. È una questione che riguarda l’oggetto della prova, perché quel materiale entra nel processo. Che ne facciamo di questa sentenza? Probabilmente non sarà di immediata applicazione per l’Italia, perché a differenza della giurisprudenza Cedu le sentenze della Corte di Giustizia hanno una portata diversa. Riguardano il caso concreto. Ci sono due alternative: l’Italia, per un verso, dovrebbe cambiare la legge, adeguandosi agli orientamenti della Corte di Giustizia. Quella è un’interpretazione del diritto europeo e non dobbiamo dimenticare che abbiamo una sovranità limitata, abbiamo ceduto una porzione della nostra sovranità all’Europa. Ci sono delle norme che tutelano la privacy e la riservatezza che sono contenute dentro al Trattato di Nizza. Quindi a questo punto quella giurisprudenza, quelle linee che sono state individuate, valgono anche per noi. Se non dovesse intervenire il legislatore, o comunque prima che intervenga, l’alternativa è che qualcuno sollevi una questione di legittimità costituzionale in violazione dell’articolo 117, che ricorda i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E si potrebbe chiedere l’applicazione di quella norma, quanto meno per le attività future.
Quale crede che sia la soluzione migliore?
A mio parere sarebbe opportuno un intervento del Parlamento, in quanto al momento ci troviamo in una condizione di violazione del Trattato di Nizza. Però per risolvere il problema è necessario capire quale sia la soglia di gravità che consente di acquisire i tabulati. Parlare di criminalità organizzata o terrorismo significa parlare di categorie.
E come si potrebbe fare?
Probabilmente applicando le norme delle intercettazioni anche ai tabulati. Ovvero: i reati che per i quali sono consentite le intercettazioni saranno quelli per i quali sarà possibile richiedere i tabulati.
Si porrà un problema sulla legittimità delle attività fatte prima della sentenza della Corte.
L’attività svolta prima della sentenza secondo quella modalità non è contra legem, perché era previsto dalle norme. Ma da domani bisognerà proporre una modifica sul punto. Se un’eventuale questione di legittimità venisse accolta, probabilmente potrebbe travolgere quanto fatto prima. Ma c’è bisogno o di una legge o di una sentenza della Corte costituzionale che ne dichiari l’illegalità. E poi c’è anche un’altra questione da porre: come si applica questa norma al procedimento di prevenzione? E all’attività di intelligence? Sono tutte domande alle quali dobbiamo trovare una risposta

Serve un “riorientamento culturale”

“Il doppio male della magistratura: in guerra o collusa con la politica”, intervista a Giovanni Fiandaca

“Il doppio male della magistratura: in guerra o collusa con la politica”, intervista a Giovanni Fiandaca

Per Giovanni Fiandaca, professore emerito di diritto penale presso l’Università di Palermo e garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia, «prima ancora che una rinascita morale, sarebbe necessario un ri-orientamento culturale complessivo della magistratura» e un atto di coraggio della politica il cui «timore di fare riforme sgradite alla magistratura, paventandone reazioni ritorsive» ha bloccato l’afflato riformista.

Sul tema della prescrizione invita il nuovo Ministro della Giustizia Marta Cartabia a recuperarne «le ragioni garantiste in chiave di diritto del cittadino a non essere tenuto indeterminatamente in balia della macchina dell’accusa e indeterminatamente soggetto all’afflizione sostanziale del giudizio pubblico sulla propria persona». Sulla possibile nuova nomina ai vertici del Dap, Fiandaca ci dice: «L’attuale capo Petralia ha capacità ed equilibrio», ma perché per questi ruoli non scegliere «giudici di sorveglianza piuttosto che ex pubblici ministeri»?

Ci siamo lasciati da poco alle spalle l’inaugurazione dell’anno giudiziario: si è parlato di rivoluzione morale nella magistratura, di necessità di riacquisire credibilità. Ma secondo Lei, la magistratura è davvero pronta a fare un atto di mea culpa e a riformarsi?

In un mio recente articolo sul Foglio a commento del libro di Sallusti e Palamara ho manifestato una mia ormai risalente opinione che qui ribadisco. Prima ancora che una rinascita morale, sarebbe necessario un ri-orientamento culturale complessivo della magistratura, relativo non ultimo al modo di concepire e realizzare da un lato il controllo di legalità sul ceto politico e dall’altro di tenere relazione con il mondo politico-istituzionale. Nella magistratura italiana convivono patologicamente forme di pregiudiziale conflittualità oppositiva rispetto al potere politico e alleanze collusivo-clientelari, o comunque tendenze ad un indebito collateralismo con settori del mondo politico, sia di sinistra, di centro, di destra e più di recente con partiti populisti. Tutto questo è molto dannoso per un sistema democratico; ma penso che di questo necessario riorientamento, che per comodità definisco culturale, la magistratura non sia da sola capace, essa ha bisogno di essere aiutata e supportata dall’esterno. Occorrerebbe riaprire un dibattito pubblico diffuso, con diversi protagonisti tra cui l’avvocatura, il mondo universitario, i cosiddetti intellettuali appartenenti a differenti aree disciplinari, inclusi i cittadini sensibili al tema. Ma il nostro è il tempo dei dibattiti pubblici e dei confronti approfonditi?