Comune di Marcianise condannato al pagamento di emolumenti in favore di un proprio funzionario

 Con una sentenza del 10/03/2021 il Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, in materia di pubblico impiego presso gli enti locali, ha accolto il ricorso dell’avvocato amministrativista Paolo Centore contro il Comune di Marcianise per il pagamento di emolumenti lavorativi in favore di un funzionario dell’amministrazione comunale. Infatti il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all’udienza del 10-03-2021 ha pronunziato la sentenza nel giudizio civile dell’anno 2016 per differenze retributive tra il funzionario  Giuseppe Sagliano e il  Comune di Marcianise (difeso dall’avvocato Avv. Pietro Marzano.

L’assistito dell’Avv. Paolo Centore si era rivolto al Tribunale per il riconoscimento del diritto ad avere il pagamento di emolumenti lavorativi per aver svolto funzioni di Dirigente del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio: il Giudice del Lavoro, condividendo integralmente la tesi dell’avvocato amministrativista, ha accolto il ricorso ed ha condannato l’ente locale al pagamento della somma di € 31.396,11 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Marcianise, eccependo che il Sagliano era stato destinatario in alcune circostanze e per limitati periodi temporali, di poteri sostitutivi relativi al III Settore LL.PP. e Patrimonio, inidonei a certificare il conferimento in via continuativa di mansioni superiori; che il Sagliano non era mai stato Dirigente ma inquadrato nella categoria D3. Contestando infine i conteggi articolati da controparte e opponendosi alla richiesta ctu, l’Ente convenuto concludeva quindi per il rigetto della domanda.

 Invece il giudice adito accogliendo in toto le doglienze del difensore Avv. Paolo Centore ha sentenziato che…

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L’art.52 del D. Lgs n.165/2001 come è noto, regolamenta la disciplina delle mansioni nell’ambito del pubblico impiego e, per quanto concerne l’oggetto del presente giudizio, stabilisce al comma I, ultima alinea che “L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.” La norma quindi esprime un chiaro principio secondo il quale, al pubblico dipendente che espleti mansioni dirigenziali in assenza di formale assegnazione del relativo incarico non può essere riconosciuta la relativa qualifica. Il comma II della norma precisa che per obiettive esigenze di servizio il pestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

  1. a) nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili sino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;

  2. b) nei casi di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

Nel caso di specie, pacifica essendo l’intercorrenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa (cfr. lettera di assunzione del 31-8-2001 in atti) con l’inquadramento del Sagliano nella categoria D3, il Sindaco del Comune di Marcianise, preso atto della vacanza con decorrenza 1-7-2014 del posto di Dirigente del III Settore LL.PP. e Patrimonio a seguito del collocamento a riposo del titolare Ing. Angelo Piccolo e ritenuto di dover “individuare transitoriamente e sino al 31-7-2014…… l’assegnatario dei poteri sostitutivi…” disponeva attribuirsi con decorrenza immediata e sino al 14-7-2014, al dr. Sagliano i poteri sostitutivi relativi alle competenze del posto di dirigente del III settore LL.PP. e Patrimonio.

L’espressa assegnazione dei poteri dirigenziali al ricorrente non lascia adito a equivoci in ordine al contenuto dei poteri relativi alla funzione. Tra l’altro – ha stabilito il giudice – che la documentazione versata in atti consente quindi di ritenere comprovata la continuità dell’incarico dirigenziale, dall’1-7-2014 al 7-4-2015.

Quanto poi all’effettività dell’espletamento delle funzioni, l’avvocato Paolo Centore ha documentato, nella voluminosa produzione di parte, la molteplicità di atti a sua firma nella qualità di dirigente: da individuare a mero titolo di esempio, la determinazione n.1166 del 18-7-2014 di approvazione della proposta di determinazione di liquidazione di lavori di manutenzione e gestione dell’impianto di P.I. e gestione strade del Comune, la determina n.1167 di approvazione della liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, e la determina di liquidazione n.1168 del 18-7-2014; la determina n.1175 del 21-7-14, la determina 1182 del 22-7-2014, sino alle determine nn.618, 1619 e 636 del 3-4-2015, tutte sottoscritte dal Sagliano nella qualità di dirigente del III Settore LL.PP. Patrimonio.

 L’indicata produzione documentale proveniente dal Comune di Marcianise, non oggetto di contestazione alcuna da parte della difesa dell’ente, attesta quindi sia il conferimento dell’incarico in presenza di una vacanza del posto, sia la continuità dell’attività di dirigente svolta per l’intero periodo dal Luglio 2014 sino all’Aprile 2015.

Dalle risultanze istruttorie scaturisce quindi la prova dell’avvenuta sussunzione della fattispecie concreta in quella di cui all’art.52 comma II, in un periodo temporale peraltro superiore rispetto a quello previsto dal II comma.

La quantificazione delle differenze retributive non risulta specificamente contestata sicchè il relativo importo deve essere ritenuto pacifico tra le parti.

Pertanto, il Comune di Marcianise deve essere condannato al pagamento in favore del Sagliano, in virtù delle mansioni superiori svolte, di complessivi €. 31.396,11 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

In ordine alla domanda di condanna al pagamento delle differenze a titolo di TFR deve essere dichiarata la carenza di interesse del ricorrente, non essendo il relativo credito ancora esigibile per non essere documentata la cessazione del rapporto di impiego del ricorrente, sicchè non può essere pronunciata la condanna al pagamento di detta quota del TFR a carico del Comune convenuto.