Riprendiamo ancora una volta il filo del discorso sulla CLEPRIN, lasciato da qualche tempo, anche a causa COVID-19.
Per tutti coloro che si siano persi qualche puntata ed a supporto della labile memoria di qualcuno – riassumiamo come più volte sia stata evidenziata la sconcertante situazione di questa azienda che, da due anni insediatasi in tenimento carinolese, produce, vende, acquista, contratta, pubblicizza, assume, licenzia e promuove la propria immagine aziendale (peraltro sempre intrinsecamente connessa con l’attività anticamorra e legalitaria dei suoi amministratori), in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, primo tra tutti il presupposto indispensabile all’esercizio di una qualsiasi attività aziendale, ovvero il certificato di agibilita’, in assenza di conformità edilizia, in presenza di un vincolo ambientale insanabile, come certificato dalla Sovrintendenza Ambientale di Caserta, su di un terreno classificato con destinazione ad esclusivo uso agricolo e, proprio per non farsi mancare niente, in presenza di lastre in cemento-amianto (eternit) sulla copertura di entrambi i capannoni dell’azienda riscontrata nel giugno dello scorso anno.
In questo quadro, compulsato dalla parallela attività d’indagine esperita dal Commissariato di Sessa Aurunca su delega della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., il comune di Carinola, per due anni distratto in altre faccende, nel 2017 si sveglia ed emette due ordinanze, una di abbattimento degli abusi edilizi e l’altra di sospensione della produzione dei detergenti. Entrambe le ordinanze venivano impugnate dagli amministratori “a rotazione” Antonio Picascia e Francesco Beneduce, innanzi al TAR Campania che concedeva la sospensiva dell’esecuzione in attesa degli esiti del procedimento.
Nel frattempo sulla vicenda interveniva il GIP del Tribunale di S. Maria C.V. che l’ 11 ottobre 2019, facendo proprio il quadro indiziario della locale Procura, emetteva un decreto di sequestro preventivo nei confronti della Cleprin, in persona dei suoi amministratori, iscritti a registro degli indagati, per violazioni delle norme a in tema di abusivismo edilizio e protezione paesaggistica.
Inoltre il 5 aprile 2020 il legale rappresentante del momento, Antonio Picascia, veniva denunciato dalla Guardia di Finanza di Mondragone per produzione di presidi medico chirurgici senza autorizzazione e commercializzazione di prodotti industriali con etichette false. In dettaglio alla Cleprin venivano sequestrati ben novemila litri di disinfettante e 74.000 panni monouso prodotti senza autorizzazione ministeriale e con etichette contraffatte.
In questo contesto già allarmante sulla frastornata Cleprin si è abbattuta l’ennesima, decisiva tegola legale: il TAR Campania, (ottava sezione presidente Gaudiero) il 20 aprile scorso, ma la sentenza è stata resa pubblica solo ai primi di giugno, ha difatti respinto tutti i ricorsi presentati dal legale dell’azienda avv. Vincenzo Capuano, che nel corso del tempo ha prodotto una sequela di motivi aggiuntivi ad integrazione, utilissimi per guadagnare tempo. In particolare i giudici, con la sola eccezione del ricorso sull’abbattimento degli immobili già oggetto di precedente richiesta di condono, hanno confermato integralmente le ordinanze del Comune del Carinola, sia quella relative all’abbattimento degli immobili, sia, quella relativa alla sospensione dell’attività produttiva dell’azienda, confermata come espletata “sine titulo”, ovvero in assenza di qualsiasi autorizzazione. Al di là delle cavillose argomentazioni della ricorrente, il collegio ha infatti confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che “ …la carenza del certificato di agibilità costituisce ragione ostativa insuperabile”, tanto che i giudici si chiedono, con una punta di sconcerto o ironia, addirittura : “… rispetto alla quale non si vede come la parte ricorrente avrebbe potuto utilmente contraddire in sede procedimentale.” I giudici chiosano che in ogni caso “…sul versante puramente fattuale, non può non evidenziarsi che Cleprin non ha fornito alcuna prova della agibilità dei locali in cui ha continuato a svolgere l’attività imprenditoriale”. Rimarcano inoltre come “la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità,… in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia”
Ma si tratta, in sostanza, anche di una completa vittoria della Sovrintendenza Ambientale di Caserta e Benevento che ha visto pienamente confermata la legittimità dei suoi atti, in particolare il parere negativo espresso in relazione alla sussistenza di un vincolo ambientale gravante sui beni : “…non può che opinarsi per la legittimità del parere soprintendentizio” afferma infatti il collegio giudicante che aggiunge come la insanabilità del vincolo certamente non può essere sanato a “fatto compiuto” come avrebbe preteso la Cleprin : “…la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali aventi rilevanza paesaggistica: la ratio è quella di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento.”
Insomma una totale vittoria anche del Comune di Carinola, che attenendosi alle argomentazioni della Sovrintendenza ha resistito a tutti i ricorsi della Cleprin, ma una vera e propria disfatta per i suoi amministratori che saranno definitivamente obbligati a sospendere l’illecita produzione e a tentare di trasferire altrove la loro attività, questa volta, si spera con tutte le dovute autorizzazioni, cioè semplicemente come vale per qualsiasi altra impresa di questo paese.