Quando la sera andavamo al…cinema Corso.

 Una decisione tardiva e vergognosa. Una gogna mediatica fondata su aria fritta. Una investigazione nata da una lettera anonima (ma non troppo anonima) che andava cestinata. Un danno erariale rilevante ed uno strascico morale che peserà in eterno sulle coscienze degli inquirenti e degli investigatori. Chi risarcirà di cotanto sfacelo gli increduli protagonisti?

 

Si tratta di una vicenda che definire kafkiana è veramente riduttivo e mentre  il “lieto fine”- risarcisce parzialmente  coloro i quali avendo usufruito del processo abbreviato hanno ottenuto una sentenza perchè “ il fatto  che non sussiste” – resta  l’amaro in bocca per tutti coloro i quali – con il processo ordinario  – si sono visti assolti “per non luogo a procedere”, il che significa che i giudici non sono entrati nel merito e rimane il dubbio sulla loro partecipazione ai reati contestati.  E prevale l’amletico dubbio: né colpevoli né innocenti! Una giustizia denegata, per molti.

E’ la vicenda del cinema Corso di Sessa Aurunca. Che tanto scalpore suscitò allora, con la richiesta di arresto per tutti, e tanta incredulità suscita oggi, con la sentenza assolutiva, a distanza di ben 5 anni. Rivediamola al rallenty.

Il 26 febbraio del 2015, per poco, non è scattata la nottata della tregenda, con un blitz che avrebbe portata la mente ai lontani anni Ottanta. Infatti i  pubblici ministeri Carlo Fucci e Valentino Battiloro depositarono un atto con il quale chiedevano l’arresto ed il conseguente sequestro di beni e conti correnti nei confronti di: Luigi Tommasimo, (sindaco); Noemi Spagna Musso, (segretario generale del comune); Luca Sciarretta, Francesco Gagliardo, Lorenzo Di Iorio, Italo Calenzo, Enzo Fasulo, Mariella Grella, (tutti consiglieri comunali e assessori); Anna Gallinaro, (capo settore entrate e patrimonio); Antonietta Politella, (capo settore finanza ed economato);  Umberto Valletta,  (capo affari generali e segreteria) nonché nei confronti di   Pasquale Gagliardo e  Gerardo Gagliardo, quali offerenti tutti accusati di turbativa d’asta, falsità ideologica con dolo. Un reato gravissimo, specie per i pubblici ufficiali.

Nel dettaglio delle accuse, infarcite dalle fumose informative poliziesche (pregne di falsità, ipotesi e contorsioni mentali – di cui,  come è noto – sono affetti molti investigatori e pubblici ministeri,  speranzosi  solo all’effetto Barnum) si chiariva il ruolo dei diversi componenti della “banda”  (sindaco, assessori, consiglieri, funzionari e imprenditori, ridotti per “manu poliziesca”, ad una cricca  di malfattori, estorsori, truffatori, falsari   (un’associazione a delinquere)  della più bassa risma, gettando così nel fango, nella putredine e nel disonore uomini onesti  e professionisti stimati. Anche in questo caso – per impressionare – è stato usato il sistema del “cchiu simme e cchiu belle parimme”

Il processo al singolo non fa clamore, quello alla massa sì. Mi viene in mente una frase di Stalin: ”L’uccisione  di un uomo è un omicidio. Lo sterminio di un popolo è pulizia etnica”.

Ma le accuse  parlavano  chiaro e sembravano quasi convincenti (agli occhi degli sbirri e dei pubblici ministeri)…”  con collusioni e mezzi fraudolenti, consistiti nella realizzazione delle condotte di seguito indicate, turbavano la gara indetta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare creditore Mediocredito Lombardo S.p.A. e il debitore SILPA “Società Italiana Lavorazioni produzioni agricole s.r.l.” – avente ad oggetto la vendita dell’immobile “Cinema Corso” sito in Sessa Aurunca al corso Lucilio n. 133, di proprietà della  garante S.E.S. (Società Esercizio Spettacoli) amministrata da   Francesco  Gagliardo (amministratore fino al 1996 anche della SILPA nonché socio di maggioranza della medesima società) e interamente partecipata dalla aurunca hotel s.r.l., amministrata da Pasquale Gagliardo, socio di maggioranza della medesima società; in particolare il  27 marzo del 2014 il Tommasino e lo Sciarretta, su impulso di Francesco Gagliardo , si incontravano con  Pasquale  Gagliardo per comunicare la reciproca partecipazione alla gara e per concordare le modalità con cui avrebbero determinato un fraudolento innalzamento del prezzo di aggiudicazione del bene immobile, ovvero stabilivano che i primi, per conto del comune, avrebbero offerto già alla vendita senza incanto – con base d’asta fissata a 145.706,00 euro – 270.000,00 euro mentre il Francesco Gagliardo, servendosi del figlio come prestanome, avrebbe offerto 146.000,00 per poi ritirarsi dalla successiva vendita con incanto.

Qui la prima contraddizione – non rilevata né dagli investigatori né dagli inquirenti, troppo adusi a fare “copia e incolla”, perché Gerardo non è figlio di Francesco bensì di Pasquale. Questa anomalia conferma la tesi  – se ve ne fosse bisogno – secondo la quale le  notizie inveritiere (cosiddette cazzate)  scritte in molte  informative assurgono poi a verità agli occhi dei piemme.

Il medesimo giorno il Tommasino, il Calenzo, il Di Iorio e il Fasulo – con l’assistenza ed il contributo della Spagna Musso che partecipava alla seduta della giunta comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, attestavano falsamente nella delibera n. 71 che nella programmazione delle opere dell’ente era già stata pianificata la realizzazione di nuove strutture con le medesime finalità del “Cinema Corso” – asserzione che non trovava alcun riscontro  nei i programmi triennali opere pubbliche 2011-2013 e 2014-2016, né in altro documento programmatico agli atti del comune e deliberavano, pertanto, la partecipazione del comune dì Sessa Aurunca alla gara in violazione dell’art. 42 Tuel che attribuisce al consiglio  comunale la competenza in materia di acquisti immobiliari; la  Gallinaro e la Politella ne condividevano l’operato apponendo su detta delibera rispettivamente, i pareri di regolarità tecnica e contabile; dopo aver stabilito nella delibera n. 71 del 27 marzo 2014 di non  menzionare in essa la somma da offrire alla vendita senza incanto.

Dopo aver spiegato la normativa delle aste, i pericoli e gli scopi per i quali tutti gli indagati si sarebbero adoperati – il sindaco ed i consigliere per il bene pubblico – e  i Gagliardo per le loro società, i pubblici ministeri si prolungano sulla esigenza della emissione di ordinanza di misura  cautelare  personali (arresti) e reali (conti bancari).

“Sussiste – scrivono gli stessi nelle loro richieste – il pericolo delle reiterazioni  – in uno alla notevole capacità e propensione a delinquere e una spiccata tendenza ad abusare del proprio ruolo al fine di favorire interessi privatici in danno dei preminenti interessi pubblici.

Una riflessione di chi scrive. Quasi tutti gli indagati erano  incensurati. Moltissimi professionisti. La reiterazione del fatto è una ipotesi assurda  come se ci fossero altre centinaia di operazioni come l’acquisto del cinema da compiere. I pubblici ministeri – quasi sempre – infarciscono la richiesta di arresto con pagine di riferimenti giurisprudenziali per far diventare corposo il dossier di accuse.  Ripetono mille volte lo stesso concetto con paroloni iperbolici e paragoni inesistenti. Aria fritta, insomma. Ricordo che in una mia vicenda personale del 1998 l’ordinanza di custodia cautela in carcere (eseguita) era un dossier di 1700 pagine. Solo, però, 10 righi riguardavano la mia accusa… di aria fritta. Arrestato, processato e assolto…. Il pm ebbe il coraggio di chiedere una condanna a nove anni di carcere su una accusa di aria fritta. Indennizzato per ingiusta detenzione con una bella cifra… mai riscossa per problemi fiscali.

Ma ritorniamo al…cinema! Volendo abusare di una frase ricorrente, che si riferisce però ad un grande processo della storia, sarebbe quasi il caso di scrivere “a Santa Maria Capua Vetere esiste un giudice e si chiama : Marcello De Chiara”. Il Gip, infatti, il 10 giugno del 2015, smontando letteralmente la fantomatica accusa della Procura sulla richiesta degli arresti rigetta ogni ipotesi e cosi motiva certi passaggi.

“La ricostruzione del Pubblico Ministero si bene, non si fonda su elementi di prova diretti, ma è frutto di un procedimento inferenziale, nell’ambito del quale particolari rilievo assumono alcune circostanze di valenza indubbiamente     suggestiva, che, per maggiore chiarezza, si  riportano schematicamente: a) Il summit avveniva poche ore prima del provvedimento con il qua veniva deliberata  la partecipazione del comune  di Sessa Aurunca e indubbio, infatti, che la notevole vicinanza tra l’incontro e la riunione della giunta può indurre ad ipotizzare che l’operato dell’organo politico sia stato in qualche modo condizionato dall’esito del precedente incontro tenutosi con il proprietario della sala cinematografica; b) l’offerta del comune di Sessa Aurunca, come già  pii volte evidenziato, non è comprensibile dal punto di vista razionale, discostandosi dalle prassi ampiamente seguite nelle procedure di vendita  senza incanto: la presentazione di un’offerta ingiustificatamente superiore al necessario può essere un motivo per ipotizzare che tale importo sia stato individuato non per soddisfare esigenze di carattere pubblico, ma piuttosto per favorire la famiglia Gagliardo; c) la  partecipazione del comune di Sessa    Aurunca veniva deliberata da organo  incompetente, salvo essere poi successivamente ratificata  dal consiglio comunale  sulla base di una conoscenza solo parziale dei fatti. Nel corso delle indagini, in realtà, una ricostruzione compiuta dell’incontro ai centro commerciale. “Sidicinum” veniva, fornita da  Luca Sciarretta, il quale era uno di quelli che al summit prendeva parte e che pertanto di quanto accaduto aveva una cognizione diretta; come già visto, contrariamente a quanto ipotizzato dal Pubblico ministero, lo Sciarretta, pur confermando esplicitamente che il sindaco decideva di incontrare il Gaglardo perché sapeva che quest’ultimo era intenzionato a conservare la proprietà del cinema Corso da sempre appartenente alla sua famiglia – al tempo stesso – però, negava che in tale occasione venivano raggiunti accordi sulle modalità di partecipazione alla gara, in quanto, a suo dire, ciascuna parte manteneva la propria iniziale posizione, non intendendo rinunciare all’obiettivo di aggiudicarsi la storica sala”.

Lo stesso Pubblico ministero ammette invero che ci si troverebbe ii presenza dì una turbativa sui generis in quanto le collusioni non erano finalizzate, come più frequentemente accade, ad ottenere l’acquisto del bene a condizioni più favorevoli: in questo caso, infatti, il fine perseguito era esattamente l’opposto e cioè che quello di aggiudicarsi il cinema “Corso” ad un prezzo più alto e non più basso; ne consegue che  il primo e maggiore beneficiario della turbativa era, dunque, Mediocredito Lombardo s.p.a.  ovvero il creditore procedente che, dopo molteplici tentativi andati a vuoto, otteneva dall’ecuzione forzata una somma considerevolmente maggiore di quella auspicabile;  un soggetto dunque che non risulta minimamente, toccato dalle indagini; ma a beneficiare di tale  condotta, secondo l’ipotesi accusatoria, era anche il Gagliardo che in questo modo  otteneva una maggiore riduzione del suo debito: infatti, nel momento in cui il creditore incassava la somma di euro 270.000, il debito corrispondente si riduceva in misura assai maggiore che se il bene fosse stato aggiudicato al prezzo individuato come base di asta.

Ma se questo era il movente della turbativa, non si comprende perché anche il Gagliardo  abbia inteso presentare una propria offerta; lo stesso risultato (ovvero l’innalzamento ingiustificato del prezzo di aggiudicazione) si poteva, infatti, ottenere, anche  con la presentazione di un’unica offerta da parte de  comune di Sessa Aurunca ed anzi questa sarebbe stata anche la modalità più semplice  e meno rischiosa; in mancanza di altre offerte, infatti, il comune si sarebbe aggiudicato il bene immediatamente senza la necessità di ulteriore gara. Del resto, tutti i precedenti tentativi di vendita erano andati sempre deserti, quindi non sarebbe stato affatto anomalo che a presentare offerte fosse soltanto il comune di Sessa Aurunca, il quale peraltro aveva in precedenza già manifestato interesse per l’acquisizione della storica sala.

Nell’ottica del Pubblico ministero si potrebbe osservare, però, che l’offerta del Gagliardo  serviva solo a creare una parvenza di regolarità e quindi a nascondere l’esistenza di collusioni volte a pilotare l’esito della gara in altri termini l’offerta presentata dall’avvocato Giuseppe Marrocco sarebbe stato solo un espediente per far credere che l’aggiudicazione del cinema avvenisse all’esito di una gara vera e propria.

In senso a ciò contrario si può, però , rispondere che il  comune offriva l’esorbitante somma di 270.000 euro già con la prima offerta, quando cioè il raggiungimento di cifre così elevate non era affatto necessario, dato che, in caso di più offerte, occorreva comunque procedere alla gara tra gli offerenti, nella quale ogni esito era ancora possibile; se il fine della turbativa era quello di favorire il Gagliardo – nei termini sopra meglio precisati – sarebbe stato molto più sensato presentare l’offerta più elevata direttamente nel corso della gara tra offerenti, perché in tal modo si poteva fare a meno di attirare sull’operazione posta in essere sospetti che  erano invece facilmente evitabili.

In sintesi, con una analisi approfondita e con varie argomentazioni, il Gip non accoglie la richiesta dei pubblici ministeri per l’arresto di tutti rigettandola. Ci si barcamena con gli espedienti giudiziari. I pubblici ministeri si accaniscono, difendono le proprie tesi… tutte supportate dall’aria fritta  e ricorrono al Tribunale del Riesame.  Si arriva così all’ottobre del 2015 allorquando la 12° Sez. di Napoli prende in esame la questione e sentenzia che “il provvedimento impugnato appare pertanto esente da censure e va confermato”.  Analoga decisione in Appello e Cassazione. Giungiamo così all’epilogo al giugno 2019 allorquando l’avvocato Gerardo Marrocco in difesa di Pasquale e Gerardo Gagliardo deposita una memoria che sarà determinante ai fini della assoluzione completa degli imputati.

“In primis – scriveva Marrocco nella sua difesa –  giova evidenziare come alla gara non abbia partecipato il Gagliardo Pasquale, ma il figlio Gerardo, anch’egli imputato, attraverso procura speciale formalmente rilasciata all’ avv. Giuseppe Marrocco dinanzi al Notaio, dott. Enrico Matano. Sul punto il P.M., sia nel capo di imputazione sia nei motivi di gravame, dà per scontato che il Gagliardo Gerardo sia un prestanome del Gagliardo Pasquale anche se nel capo di imputazione indica erroneamente Gagliardo Francesco che è in realtà lo zio nonché consigliere del comune di Sessa Aurunca. A ben vedere, a sostegno di queste gravi accuse, non produce alcun valido elemento di prova per sostenere che il Gagliardo Pasquale abbia utilizzato il figlio per acquistare il cinema “Corso”. Eppure è proprio il P.M. che, alla pagina 5 della richiesta di applicazione di misura cautelare personale reale del 26 febbraio 2015, rappresenta che “ in entrambe le tipologie di vendita chiunque – anche, il creditore o il terzo assoggettato alla esecuzione ai sensi dell’art. 602 c.pc. – può presentare un’offerta di acquisto”.

 “Su questo specifico punto il P.M. ritiene che il GIP che ha rigettato la richiesta di misura cautelare abbia compiuto “l’errore valutativo più evidente” non avendo egli notato che “i Gagliardo” fossero esposti personalmente perché fideiussori personali a garanzia del credito. Questa specifica doglianza del P.M. è smentita proprio dalle acquisizioni documentali operate dalla P.G. delegata e trasfuse nella informativa di reato del 29.01.15 dalla quale emerge che le fideiussioni personali a garanzia dei credito fossero a carico di  Gagliardo Luigi e Maisto Pietro Giuseppe e non già Gagliardo Pasquale e Gagliardo Gerardo! A ben vedere il Gagliardo Pasquale non solo non è il legale rappresentante della S.E.S. società esercizio spettacoli sri (debitore questo individuato nell’avviso di vendita di immobili all’asta del 19.01.12  a firma del Giudice dell’Esecuzione Dott. Felice Angelo Pizzi) , ma non è neanche colui che ha partecipato, attraverso il procuratore, alla vendita  (Gagliardo Gerardo). Né gli può essere contestata di aver concorso nella commissione dei reati in contestazione perché amministratore della società Aurunca Hotel srl in quanto la prefata aveva ottenuto l’usufrutto dei beni della S.E.S, tra i quali figura anche il cinema Corso. Difatti, come già rappresentato, la nozione di debitore riportata nell’art.579 c.p.c. coincide esclusivamente con il soggetto destinatario del pignoramento e non è estensibile a terzi. Questo difensore tiene ad evidenziare come siano intervenuti ben tre provvedimenti di rigetto delle richieste di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M. nei confronti degli imputati: 1)1’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di S. Maria C. V., dott. Caparco, in data 9 giugno 2015; 2)l’ord.inanza emessa dall’Ill.no Tribunale del Riesame di Napoli, dodicesima sez. coll.C., in data 8 ottobre 2015; 3)la sentenza emessa dalla Ecc.ma Corte di Cassazione, sezione VI, in data 12 febbraio 2016.

Per quanto concerne la posizione del Gagliardo Gerardo, il P.M. lo accusa della sola ipotesi delittuosa di cui al capo a) e cioè di essere un mero prestanome del padre senza fornire neppure un indizio a sostegno della grave accusa. A ben vedere proprio dalla documentazione esibita dal P.M., e riportata all’allegato n. 6, emerge – in modo incontrovertibile – che il Gagliardo Gerardo non abbia ricevuto  alcuna somma di danaro per acquistare il cinema  in favore di terzi. Difatti le uniche movimentazioni di danaro sono delle somme che vengono date in favore del padre ed in favore della sig.ra Toffoli Anna, proprietaria dell’immobile in  Roma, dato in locazione al Gagliardo Gerardo. Su questo specifico punto si fa rilevare che, a seguito del terribile incidente stradale patito dal Gagliardo Pasquale nel dicembre del 95, il figlio ha ricevuto una cospicua somma di danaro dal procedimento civile intentato contro la Compagnia assicurativa. Risarcimento, che per di più, il Gagliardo Gerardo ha introitato nel lontano 2010 e cioè ben quattro anni prima dei fatti in contestazione.

Ritornando alla posizione del Gagliardo Pasquale, egli intanto viene coinvolto in questo procedimento penale perché avrebbe ricevuto il Sindaco del Comune di Sessa Aurunca nei suoi uffici all’interno del centro Sidicinum in Maiorisi di Teano. Il contenuto di questo colloquio è stato rappresentato fedelmente dallo Sciarretta Luca, Presidente del Consiglio Comunale di Sessa Aurunca . E’ emerso chiaramente che nessun accordo vi sia stato tra il Sindaco del Comune di Sessa ed il Gagliardo Pasquale sulla somma di danaro necessaria ad acquisire il cinema. Entrambi restavano fermi sulle loro posizioni, in particolar modo il Gagliardo Pasquale che voleva assolutamente acquistare il cinema “Corso”. D’altronde, laddove costoro effettivamente si fossero accordati per simulare un’asta, di certo non vi sarebbe stata tutta questa sproporzione tra l’offerta avanzata dal Gagliardo Gerardo (146.000,00) e quella offerta dal comune di Sessa Aurunca (270.000,00). Ad adiuvandum  come rappresentato dal GIP presso il Tribunale di S. Maria C. V. nell’ordinanza di rigetto di applicazione della misura cautelare personale e reale, se veramente fosse stato ordito questo pactum sceleris,  sarebbe stato molto più logico far presentare un’unica offerta al Comune di Sessa Aurunca senza far figurare il cognome  Gagliardo, oppure il Gagliardo, se veramente avesse voluto far ridurre il debito della S.E.S. (debitore esecutato) , di cui – si ribadisce – non è legale rappresentante  avrebbe potuto acquisire il cinema per poi rivenderlo ad una somma ben superiore, posto che il valore dell’immobile era stato stimato in Euro . 1.198.536,16.

Tutte queste valutazioni operate dall’Ill.mo Gip e dallo scrivente vengono definite intrinsecamente illogiche ed assolutamente idonee a scalfire il quadro giudiziario dal P.M, alla pagina 6 dei motivi di gravame. Pur tuttavia non rappresentano circostanze idonee a giustificare l’irrazionalità della valutazione dell’Ill.mo CIP sul punto.

In buona sostanza il P.M. ritiene lo Sciarretta pienamente attendibile quando rappresenta circostanze sufficienti a giustificare il suo impianto accusatori o e non attendibili quando le stesse escludono un pactum sceleris tra il Gagliardo Pasquale ed il Sindaco del Comune di Sessa Aurunca per di più riscontrabile da elementi di fatto e valutazioni logiche coerenti con le dichiarazioni rese dal presidente del consiglio comunale di Sessa Aurunca. Come se non bastasse, anche se questa è una circostanza che non interessa direttamente la posizione del Gagliardo Pasquale, è vero che il Comune di Sessa Aurunca ha offerto una cifra superiore alla base d’asta (145.706,00), ma è pur vero che siffatta somma è ben inferiore alla offerta formalizzata dalla precedente amministrazione comunale pari ad E. 300.000,00 (circostanza questa rappresentata nell’ordinanza di rigetto di applicazione della misura cautelare personale e reale alla pagina 9). Alla luce delle considerazioni in punto di fatto ed in punto di diritto suesposte, questo difensore chiede alla S. V. di voler mandare assolti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

E così è stato sentenziato. Nel processo erano impegnati oltre a Gerardo Marrocco, per i Gagliardo e   Angelo Librace per la Politella gli avvocati: Alfonso Quarto, Alberto Tortolano, Antonio Tommasino,  Gianluca Di Matteo, Guglielmo Ventrone, Gianluca Sasso e Mario Palmirano.