Se il Consiglio Ordine degli Avvocati è parte civile sarà risarcito dall’iscritto condannato

Corte di cassazione – Sentenza 28235/19. Sì al risarcimento dell’Ordine dei commercialisti parte civile contro un suo iscritto, condannato per induzione indebita nell’ambito di una difesa in giudizio. La Cassazione (sentenza 28235) respinge il ricorso del professionista e conferma la condanna riqualificando il reato: induzione indebita e non concussione come affermato dalla Corte d’Appello.

Per la Suprema corte è legittima la costituzione in giudizio dell’Ordine dei commercialisti e il diritto al risarcimento, da quantificare. Alla base della condanna il comportamento del professionista che aveva paventato alla difesa della parte privata il rischio che venisse accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, anche in virtù di un suo “aggancio” con uno dei giudici: ipotesi che si poteva evitare versando una somma. Il suo interlocutore aveva finto di accettare la proposta, registrando però la conversazione e avvertendo la polizia che era arrivata nel momento della consegna del denaro.

Ad avviso del ricorrente si trattava di un delitto tentato e l’Ordine non poteva costituirsi parte civile, come previsto per gli avvocati. Tesi entrambe respinte. La Cassazione, in primo luogo, qualifica il reato come induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 -quater del Codice penale), in virtù dell’esito incerto del giudizio collegiale: neppure l’amicizia con il presidente avrebbe garantito il risultato. Quanto alla costituzione di parte civile i giudici chiariscono che tra i compiti del Consiglio dell’ordine c’è anche la vigilanza sul rispetto della legge professionale. In questo contesto si inserisce il compito di tutela svolto dall’Ordine.

Specialmente nel caso di un reato commesso nello svolgere un’attività qualificata come la difesa di parte in un giudizio tributario. C’è anche il margine per la condanna generica al risarcimento dei danni. Senza la necessità che il Consiglio provi la loro effettiva sussistenza e il nesso di causalità tra questi e l’azione illecita. Basta l’accertamento del fatto come potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Se ci sono state e in che misura deve dirlo il giudice civile.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2019/ di Patrizia Maciocchi