Ingiusta detenzione: la grave presa di posizione dell’Anm

È stato presentato alla Camera dei Deputati, su lodevole iniziativa dell’On.le Enrico Costa, un disegno di legge per la modifica degli art. 314 e 315 del cpp. In buona sostanza si intende prevedere che all’esito del riconoscimento della condizione di ingiusta detenzione, gli atti del procedimento siano trasmessi ai magistrati titolari dell’azione disciplinare per la valutazione di eventuali responsabilità dei pubblici ministeri e dei giudici che si sono occupati del caso. Responsabilità ovviamente relative a comportamenti gravemente negligenti e violativi di norme cogenti.

Nulla a che vedere con la drammatica fisiologia delle diverse decisioni di merito o di legittimità nell’ambito dello stesso procedimento; semplicemente un più puntuale richiamo a previsioni già presenti nel codice per l’attenta applicazione della legge.

L’Unione delle Camere Penali rappresenterà il proprio parere suggerendo eventuali interventi tecnici nel corso dell’iter parlamentare e nell’ambito di auspicate audizioni. Sorprende la reazione all’iniziativa parlamentare dell’Associazione Nazionale Magistrati che nel suo odierno comunicato strumentalmente accomuna la struttura delle impugnazioni, questa fisiologica, al comportamento gravemente negligente del Magistrato, questo patologico. È stata proprio la magistratura associata a sottolineare in ogni sede come la eventuale responsabilità del magistrato debba modularsi sul piano disciplinare. È assai grave che oggi si intervenga nella discussione parlamentare addirittura paventando il rischio di comportamenti giudiziari meno rispondenti alla “domanda di sicurezza dei cittadini” evidentemente ritenendo prevalenti risposte ispirate alla difesa sociale piuttosto che a una corretta e serena valutazione delle risultanze del processo.

Tutti i soggetti che esercitano funzioni giurisdizionali sono chiamati al rigoroso e diligente rispetto della legge. Il rigoroso rispetto del principio di presunzione di innocenza, con il suo corollario del ragionevole dubbio, è presidio sufficiente a garantire il buon funzionamento della macchina giudiziaria.

 

Fonte: camerepenali.it, 22 giugno 2019